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Il quaderno di campagna: una piccola guida

L’obbligo della compilazione di un quaderno di campagna è stato introdotto con il DPR n.290/2001 ed è stato successivamente aggiornato dal DPR n.55/2012, recependo alcune direttive comunitarie (Regolamento CE 178/2002). L’articolo 16 del DPR del 2012 dettaglia chiaramente quali contenuti vadano riportati all’interno del registro dei trattamenti fitosanitari:

  • l’anagrafica aziendale;
  • la denominazione della coltura trattata e la sua estensione;
  • la data del trattamento;
  • il nome del prodotto fitosanitario utilizzato e le sue quantità;
  • le ragioni che hanno richiesto l’utilizzo di quello specifico trattamento.

Il quaderno di campagna deve essere compilato direttamente dal produttore entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Va inoltre obbligatoriamente conservato in azienda per almeno tre anni (che diventano cinque per colore che beneficiano del Reg. CE 1698/05 misura 214). Allo stesso modo, vanno conservate per tre anni anche le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Ma quale reale utilità può avere il quaderno di campagna? A questa domanda risponde in maniera esplicita il Regolamento CE 178/2002 che, all’interno dell’articolo 3, spiega come il registro dei trattamenti fitosanitari debba fornire «la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento […] o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento […] attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione».

Il quaderno di campagna non rappresenta pertanto uno sterile obbligo legale, ma conferma la sua natura di strumento prezioso per facilitare il lavoro delle aziende agricole garantendo, al contempo, la piena sostenibilità dei loro prodotti.